Va detto subito che il termine “evaporazione” non è di chi scrive, ma di un Maestro del processo penale, quale il prof. Paolo Ferrua (Giappichelli in Processo Penale e Giustizia Fasc. 1/2022).
La norma (art. 344-bis c.p.p.) che ha imposto la “improcedibilità” dell’azione penale per superamento della durata massima del giudizio di impugnazione sta ora entrando nel vivo attuativo e mostra tutti i suoi limiti.
Noi, a più riprese, siamo stati critici in merito a tale riforma e rimaniamo dell’idea che sotto la bandiera della “celerità” giudiziale non devono morire i diritti di difesa di cui sono titolari sia l’imputato sia la persona offesa.
La logica della norma è imposta dalla necessità che il quadro delle pendenze in grado di appello e Cassazione siano definite e non vadano ad “ingolfare” il sistema.
Si riporta il testo di legge per praticità espositiva.
Art. 344-bis.
(Improcedibilita’ per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione).
1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilita’ dell’azione penale.(279)
2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilita’ dell’azione penale.(279)
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.
4. Quando il giudizio di impugnazione e’ particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessita’ delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione.
Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche’ per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.
5. Contro l’ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l’imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilita’, entro cinque giorni dalla lettura dell’ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall’articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non puo’ essere riproposta con l’impugnazione della sentenza.
6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall’articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un’udienza e quella successiva non puo’ comunque eccedere sessanta giorni. Quando e’ necessario procedere a nuove ricerche dell’imputato, ai sensi dell’articolo 159 ((o dell’articolo 598- ter, comma 2,)) del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all’articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresi’ sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l’autorita’ giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione e’ effettuata.
7. La declaratoria di improcedibilita’ non ha luogo quando l’imputato chiede la prosecuzione del processo.
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto
dall’articolo 617.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti. (279)
AGGIORNAMENTO (279)
La L. 27 settembre 2021, n. 134 ha disposto:
– (con l’art. 2, comma 3) che il presente articolo si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020;
– (con l’art. 2, comma 4) che “Per i procedimenti di cui al comma 3
nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano gia’ pervenuti al giudice dell’appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge”;
– (con l’art. 2, comma 5) che “Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l’impugnazione e’ proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralita’ di impugnazioni, si fa riferimento all’atto di
impugnazione proposto per primo”.
Il primo comma è chiarissimo: “. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilita’ dell’azione penale.(279)”.
E lo stesso è il secondo che regola i tempi per il giudizio davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
Il comma 4 disciplina l’eccezione in riferimento alla complessità del processo ed amplia i termini.
Vi è anche una possibilità di ricorso di legittimità contro l’ordinanza che asserisce la necessità di un tempo più lungo.
La categoria della improcedibilità dell’azione penale prima della riforma era del tutto ignota nel nostro sistema e ha funzioni, meramente, deflattive delle pendenze.
Quello che è il filo del ragionamento che dobbiamo seguire è quanto sia compatibile la necessità di bloccare dei processi e, quindi, andare a configgere con i diritti dei cittadini.
L’improcedibilità non è una patologia dell’atto, una patologia colpisce un atto formato contra legem o un atto nullo o annullabile o illegittimo; l’improcedibilità è una evenienza fisiologica della burocrazia giudiziaria che nasce dal sistema processuale che “alza le mani” non riuscendo a decidere in grado di appello o in grado di Cassazione una impugnazione.
L’improcedibilità è una patologia indotta (e creata ad arte) del sistema che denuncia a se stesso la incapacità di fare giustizia.
Una incapacità che è nel sistema come “strumento processuale” non come “patologia” a garanzia dei diritti.
Altro aspetto che va sottolineato.
Non si tratta di una garanzia, ma della denuncia di una incapacità del sistema giudiziario di rendere giustizia; a suo modo, una abdicazione ad una funzione pubblica di valore sociale.
Tutto questo è contro ogni logica del vivere sociale che poggia sul fare giustizia e che rappresenta uno dei pilastri di una società.
Ma vi è di più!
Come se ciò non bastasse a ritenere che tale istituto sia, in buona sostanza, incostituzionale vi sono elementi, di fatto, che sono ineliminabili.
Ci riferiamo alle prerogative di diritto dell’imputato e della persona offesa costituita parte civile.
La improcedibilità non assolve, ma interrompe il percorso di accertamento della verità giudiziale e così facendo non si ha una sentenza di assoluzione, ma una sentenza in cui si dichiara la impossibilità di accertare la verità.
Quindi, non una tutela dei diritti come la patologia dell’atto (in se o nella sua formazione), ma una sostanziale violazione degli stessi diritti dei soggetti coinvolti in nome di una celerità.
L’imputato condannato in primo grado non viene assolto, ma viene dichiarato non procedibile il suo processo.
Stessa sorte per la persona offesa che dalla improcedibilità non ottiene una sentenza di condanna che fa stato, ma si vede costretta a rivolgersi al giudice civile anche per l’accertamento del fatto e della responsabilità oltre che per la quantifica del danno.
Tutto questo, quindi, va a violare i diritti delle parti e non tutela, di fatto, alcuno se non il “dovere” di celerità di un sistema che si è auto inflitto un limite temporale.
La giurisprudenza di legittimità si è interessata a tale fenomeno con due recenti procunce: Cass. Sez. I n. 1958/2026 e la Cass. Sez. V n. 2662/2026.
Siamo, con tutta probabilità, a celebrare non la patologia di atti nel processo, ma a celebrare la patologia del processo in se.
Con una chiara ed evidente condizione che giuridicamente non ha un senso: la celerità processuale.
Non si possono annichilire i diritti di un imputato o di una parte civile con il ragionamento tutto specioso della durata ragionevolmente del processo.
La ragionevole durata del processo trova un limite evidente nella più alta funzione dello Stato di diritto che è quello di amministrare la giustizia.
Non è tollerabile e si ritiene che la norma sia incostituzionale per conflitto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.
Poco importa che la norma in questione sia derivante da una riforma acclamata dalla Europa per elargire fondi del PNRR.
I diritti fondamentali non sono negoziabili e non possono essere intaccati.
Lo Stato deve fare giustizia perché la risposta ad una tale mancanza potrebbe essere una soluzione peggiore del male.
