L’improcedibilità dell’impugnazione ed “evaporazione” dei processi

Articolo di Massimo Rossi

Va detto subito che il termine “evaporazione” non è di chi scrive, ma di un Maestro del processo penale, quale il prof. Paolo Ferrua (Giappichelli in Processo Penale e Giustizia Fasc. 1/2022).

La norma (art. 344-bis c.p.p.) che ha imposto la “improcedibilità” dell’azione penale per superamento della durata massima del giudizio di impugnazione sta ora entrando nel vivo attuativo e mostra tutti i suoi limiti.

Noi, a più riprese, siamo stati critici in merito a tale riforma e rimaniamo dell’idea che sotto la bandiera della “celerità” giudiziale non devono morire i diritti di difesa di cui sono titolari sia l’imputato sia la persona offesa.

La logica della norma è imposta dalla necessità che il quadro delle pendenze in grado di appello e Cassazione siano definite e non vadano ad “ingolfare” il sistema.

Si riporta il testo di legge per praticità espositiva.

Art. 344-bis.

(Improcedibilita’ per superamento dei termini di durata  massima del giudizio di impugnazione).

  1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il  termine di  due  anni  costituisce  causa  di  improcedibilita’   dell’azione penale.(279)

  2. La mancata definizione  del  giudizio  di  cassazione  entro  il termine di un anno costituisce causa di improcedibilita’  dell’azione penale.(279)

  3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo  decorrono dal  novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine  previsto dall’articolo   544,   come   eventualmente   prorogato   ai    sensi dell’articolo 154 delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del presente codice, per il  deposito  della  motivazione della sentenza.

  4. Quando il giudizio di impugnazione e’ particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero  o della complessita’ delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai  commi  1  e  2  sono  prorogati,  con  ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore  a  un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione.

Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e  per  la durata indicate nel periodo  precedente,  quando  si  procede  per  i delitti  commessi  per  finalita’  di  terrorismo  o   di   eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la  legge  stabilisce  la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque  anni  o  nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli  270,  terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis,  nelle  ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, 609-quater  e  609-octies  del codice penale, nonche’ per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per  il  delitto  di  cui all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e

riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309. Nondimeno, quando  si  procede  per  i  delitti  aggravati  ai  sensi dell’articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni  nel  giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.

  5. Contro l’ordinanza che dispone la proroga del  termine  previsto dal comma 1, l’imputato e il suo difensore possono  proporre  ricorso per cassazione, a pena di inammissibilita’, entro cinque giorni dalla lettura dell’ordinanza o, in mancanza, dalla  sua  notificazione.  Il ricorso non ha effetto sospensivo.  La  Corte  di  cassazione  decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti  osservando  le  forme previste dall’articolo 611. Quando la Corte di cassazione  rigetta  o dichiara inammissibile il  ricorso,  la  questione  non  puo’  essere riproposta con l’impugnazione della sentenza.

  6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi,  con  effetto  per tutti gli imputati nei cui confronti  si  sta  procedendo,  nei  casi previsti dall’articolo 159, primo comma, del  codice  penale  e,  nel giudizio  di  appello,  anche  per  il  tempo   occorrente   per   la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In caso  di  sospensione per la rinnovazione dell’istruzione  dibattimentale,  il  periodo  di sospensione tra un’udienza e  quella  successiva  non  puo’  comunque eccedere sessanta giorni. Quando  e’  necessario  procedere  a  nuove ricerche dell’imputato, ai sensi dell’articolo 159 ((o  dell’articolo 598- ter, comma 2,)) del presente codice, per  la  notificazione  del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all’articolo 613, comma 4, i termini di  cui  ai  commi  1  e  2  del presente articolo sono altresi’ sospesi, con effetto  per  tutti  gli imputati nei cui confronti si sta procedendo,  tra  la  data  in  cui l’autorita’ giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione e’ effettuata.

  7.  La  declaratoria  di  improcedibilita’  non  ha  luogo   quando l’imputato chiede la prosecuzione del processo.

  8.  Fermo  restando   quanto   previsto   dall’articolo   624,   le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo  si applicano  anche  nel  giudizio  conseguente  all’annullamento  della sentenza con rinvio al giudice competente per  l’appello.  In  questo caso,  il  termine  di  durata  massima  del  processo  decorre   dal novantesimo giorno successivo  alla  scadenza  del  termine  previsto

dall’articolo 617.

  9. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  nei procedimenti per i delitti puniti con l’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti. (279)

AGGIORNAMENTO (279)

  La L. 27 settembre 2021, n. 134 ha disposto:

  – (con l’art. 2, comma 3) che il presente articolo  si  applica  ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati  commessi a far data dal 1° gennaio 2020;

  – (con l’art. 2, comma 4) che “Per i procedimenti di cui al comma 3

nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano gia’ pervenuti al giudice dell’appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 590  del  codice  di  procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e  2  dell’articolo  344-bis  del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in  vigore della presente legge”;

  – (con l’art. 2, comma 5) che “Nei procedimenti di cui al  comma  3 nei quali l’impugnazione e’ proposta entro la data  del  31  dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2  dell’articolo  344-bis  del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per  il giudizio di appello e di un anno  e  sei  mesi  per  il  giudizio  di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei  giudizi  conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralita’ di impugnazioni, si  fa  riferimento  all’atto  di

impugnazione proposto per primo”.

Il primo comma è chiarissimo: “. La mancata definizione del giudizio di appello entro il  termine di  due  anni  costituisce  causa  di  improcedibilita’   dell’azione penale.(279)”.

E lo stesso è il secondo che regola i tempi per il giudizio davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Il comma 4 disciplina l’eccezione in riferimento alla complessità del processo ed amplia i termini.

Vi è anche una possibilità di ricorso di legittimità contro l’ordinanza che asserisce la necessità di un tempo più lungo.

La categoria della improcedibilità dell’azione penale prima della riforma era del tutto ignota nel nostro sistema e ha funzioni, meramente, deflattive delle pendenze.

Quello che è il filo del ragionamento che dobbiamo seguire è quanto sia compatibile la necessità di bloccare dei processi e, quindi, andare a configgere con i diritti dei cittadini.

L’improcedibilità non è una patologia dell’atto, una patologia colpisce un atto formato contra legem o un atto nullo o annullabile o illegittimo; l’improcedibilità è una evenienza fisiologica della burocrazia giudiziaria che nasce dal sistema processuale che “alza le mani” non riuscendo a decidere in grado di appello o in grado di Cassazione una impugnazione.

L’improcedibilità è una patologia indotta (e creata ad arte) del sistema che denuncia a se stesso la incapacità di fare giustizia.

Una incapacità che è nel sistema come “strumento processuale” non come “patologia” a garanzia dei diritti.

Altro aspetto che va sottolineato.

Non si tratta di una garanzia, ma della denuncia di una incapacità del sistema giudiziario di rendere giustizia; a suo modo, una abdicazione ad una funzione pubblica di valore sociale.

Tutto questo è contro ogni logica del vivere sociale che poggia sul fare giustizia e che rappresenta uno dei pilastri di una società.

Ma vi è di più!

Come se ciò non bastasse a ritenere che tale istituto sia, in buona sostanza, incostituzionale vi sono elementi, di fatto, che sono ineliminabili.

Ci riferiamo alle prerogative di diritto dell’imputato e della persona offesa costituita parte civile.

La improcedibilità non assolve, ma interrompe il percorso di accertamento della verità giudiziale e così facendo non si ha una sentenza di assoluzione, ma una sentenza in cui si dichiara la impossibilità di accertare la verità.

Quindi, non una tutela dei diritti come la patologia dell’atto (in se o nella sua formazione), ma una sostanziale violazione degli stessi diritti dei soggetti coinvolti in nome di una celerità.

L’imputato condannato in primo grado non viene assolto, ma viene dichiarato non procedibile il suo processo.

Stessa sorte per la persona offesa che dalla improcedibilità non ottiene una sentenza di condanna che fa stato, ma si vede costretta a rivolgersi al giudice civile anche per l’accertamento del fatto e della responsabilità oltre che per la quantifica del danno.

Tutto questo, quindi, va a violare i diritti delle parti e non tutela, di fatto, alcuno se non il “dovere” di celerità di un sistema che si è auto inflitto un limite temporale.

La giurisprudenza di legittimità si è interessata a tale fenomeno con due recenti procunce: Cass. Sez. I n. 1958/2026 e la Cass. Sez. V n. 2662/2026.

Siamo, con tutta probabilità, a celebrare non la patologia di atti nel processo, ma a celebrare la patologia del processo in se.

Con una chiara ed evidente condizione che giuridicamente non ha un senso: la celerità processuale.

Non si possono annichilire i diritti di un imputato o di una parte civile con il ragionamento tutto specioso della durata ragionevolmente del processo.

La ragionevole durata del processo trova un limite evidente nella più alta funzione dello Stato di diritto che è quello di amministrare la giustizia.

Non è tollerabile e si ritiene che la norma sia incostituzionale per conflitto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.

Poco importa che la norma in questione sia derivante da una riforma acclamata dalla Europa per elargire fondi del PNRR.

I diritti fondamentali non sono negoziabili e non possono essere intaccati.

Lo Stato deve fare giustizia perché la risposta ad una tale mancanza potrebbe essere una soluzione peggiore del male.

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