Ritengo che la questione relativa alla modifica dell’art. 609-bis c.p. debba rimanere negli ambiti giuridici e del diritto. I temi giuridici, ormai, sono sviliti a delle diatribe da bar, in cui gli intenditori più che analizzare le questioni, tendono ad innalzare il gradimento del loro discorso. Il tema è molto importante e fa perno sul dato letterale e della norma ex art. 609-bis c.p.p. e, quindi, partiamo dal dato letterale.
L’art. 609-bis c.p. vigente è il seguente: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.“
La proposta di modifica dell’art. 609-bis c.p. novellato sarebbe:
“Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.
Tutta la questione si è concentrata sulle parole: “senza il consenso libero ed attuale di quest’ultima”.
Lo diciamo subito per fugare ogni dubbio: il legislatore ha codificato un principio base della giurisprudenza costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione.
Appare evidente che il legislatore si è posto in termini di fattispecie astratta del reato in una chiara determinazione: il delitto di violenza sessuale c’è ogni qualvolta non vi è un consenso “attuale”, ovvero, di quel momento e di quell’atto e “libero”, privo di costrizioni o influenza di ogni genere (es. uso di sostanze alcoliche o droghe).
Argomento non nuovo in giurisprudenza e si riporta tratta dalla rivista Giurisprudenza Penale quanto segue:
“Cassazione Penale, Sez. VI, 15 dicembre 2025, n. 40216
Presidente De Amicis, Relatrice Di Nicola Travaglini
Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la sesta sezione penale si è pronunciata in tema di dichiarazioni e comportamenti della persona offesa nei reati caratterizzati da cd. “relazioni strette”, anche alla luce della recente sentenza della Corte EDU Scuderoni contro Italia del 23 settembre 2025 in cui vengono riportati gli esiti dai lavori svolti dal Grevio (Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per la valutazione dell’effettiva applicazione della Convenzione di Istanbul).
I giudici di legittimità hanno ritenuto “gravemente viziata” la sentenza impugnata per avere la Corte di appello, “senza operare il necessario e completo esame degli atti e dei fatti, sconfinato in valutazioni di plausibilità soggettiva e costrutti pregiudiziali disancorati da una rigorosa ricostruzione degli accadimenti oggetto del tema d’accusa“.
Ciò è avvenuto – si legge nella sentenza – con una motivazione che:
“a) non richiama mai lo specifico contenuto della testimonianza, rispetto a quanto denunciato e contestato nell’imputazione, esaminata in modo generico e frammentario, nonostante fosse sostanzialmente non contestato neanche dall’imputato nel corso dell’esame (pag. 8 della sentenza di primo grado);
b) valuta come illogici i comportamenti tenuti dalla persona offesa a fronte delle violenze subite, senza tenere in alcun conto né della giurisprudenza, interna e della Corte EDU, concernente il delitto di violenza nelle relazioni strette, capace di creare «ambivalenza nei sentimenti della persona offesa»;
c) non esamina compiutamente il materiale probatorio, testimoniale e documentale, valutato dal giudice di primo grado, circa la normalizzazione, da parte della vittima, della violenza subìta nel contesto di coppia per anni e l’isolamento familiare cui era stata costretta;
d) vittimizza la persona offesa, attraverso un’inversione logica e giuridica, stigmatizzandone comportamenti non solo estranei al reato, ma espressivi dell’esercizio di diritti inalienabili quali la scelta di avere figli con l’imputato nonostante maltrattante, di andare ad una festa di famiglia nonostante picchiata poco prima, di denunciare penalmente il marito contestualmente alla separazione, senza tenere conto delle modalità tipiche in cui si sviluppa la violenza domestica contro le donne in relazioni di coppia;
e) non esamina, come dovuto, per un delitto abituale, il quadro di insieme per comprendere se vi fosse o meno un rapporto asimmetrico e di potere tra autore e vittima, tale da limitare la libertà personale della donna, ma si limita a richiamare frammentari passaggi della testimonianza su singoli episodi“.
La motivazione – prosegue la sentenza – “senza prendere in alcuna considerazione o richiamare la coerente ed ampia ricostruzione fattuale fornita dalla pronuncia di primo grado, utilizza un linguaggio espressivo di giudizi di valore, in quanto tali estranei al contesto dell’accertamento giudiziario, presentati come dati oggettivi, così arrivando ad alterare la descrizione dei fatti e i relativi nessi probatori. Si pensi alle condotte violente e maltrattanti descritte dalla sentenza come “relazione patologica”, locuzione che presuppone un piano di corresponsabilità della vittima rispetto alle condotte subite dall’autore; oppure altre forme linguistiche colpevolizzanti (“non avendo assecondato il marito, desideroso di avere un rapporto sessuale”) o ridimensionanti le violenze denunciate dalla persona offesa (“forte animosità”)“.
Il legislatore, di fatto, codifica un principio di civiltà e fotografa una possibile progressione d’intenti che possa trovare in uno dei due soggetti un atto impeditivo.
Non basta avere un atteggiamento di consenso all’approccio sessuale, ma tale consenso deve permanere per tutto l’atto sessuale.
Ed è questo il punto centrale della norma.
Ogni atto sessuale contempla una persistente, libera ed attuale volontà di compiere atti sessuali.
Se il consenso non c’è più basta per non essere attuale, se il consenso non è espresso liberamente perché viziato, si deve interrompere l’atto sessuale, altrimenti, si ha violenza.
Non è una norma etica è una norma di civiltà.
È una norma che mostra un principio che viene, da sempre, utilizzato, ogni volta che si tratta un reato del genere.
Non si assiste – come si è sentito dire – ad alcuna inversione dell’onere della prova (tema processuale e di diritto sostanziale).
Vi sono principi giurisprudenziali sulla credibilità ed attendibilità della persona offesa.
Chi sostiene che vi sarebbe una inversione dell’onore della prova da un lato sconosce la migliore giurisprudenza (si legga il contributo in Giurisprudenza Penale 2025/4 “Violenza sessuale: la Corte di cassazione conferma la scelta del modello del consenso “affermativo”. di Michela Pellini “) in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dall’altro confonde (gravemente) il punto sostanziale della norma positiva con il principio procedurale della ricostruzione del fatto e della funzione delle prove.
È sempre difficile fare delle valutazioni su di una norma che ancora non è stata approvata e, quindi, definita, ma non riteniamo che sia lecito alzare polveroni prima del tempo e, soprattutto, usando degli argomenti privi di significati giuridici.
Non ci è richiesto cosa ne pensiamo, ma vogliamo dirlo ugualmente: non sarà una norma a salvare dalle violenze le donne (ed anche gli uomini), ma se una norma precisa principi di civiltà e li rappresenta chiaramente perché non si deve approvare questa soluzione?
Per certo, non appare una modifica legislativa che va ad incidere sul diritto di difesa dell’accusato.
Un momento di riflessione non sposta il problema, ma vorremmo ricordare che tale soluzione è propria ad altri Paesi europei.
Una volta tanto dalla modifica non giunge una “confusione” applicativa, ma semmai, una specificazione della stessa, secondo la migliore giurisprudenza di legittimità.
